Immagini videosorveglianza: posso usarle per controllare i dipendenti?

di Antonio Serriello

Esigenze produttive-organizzative e tutela del patrimonio aziendale: il Decreto attuativo del Jobs Act riprende ed amplia la disciplina inerente le immagini di videosorveglianza.

Beni materiali e immateriali rappresentano oggetti del diritto e hanno un determinato valore economico. Gli imprenditori si domandano se è legittimo l’impiego di telecamere per controllare il personale: ecco un quesito specifico rivolto all’esperto legale.

Immagini videosorveglianza: il caso proposto

“Sono un piccolo imprenditore ed ho fondato un’impresa di forniture elettriche che gestisco. Sospetto da tempo che uno dei dipendenti, durante l’orario di lavoro, sottragga parte dell’incasso. Sto pensando di installare delle telecamere per acquisire le immagini di videosorveglianza e poter cogliere, in flagranza di reato, chi commette il furto. Posso farlo o incorro in responsabilità penali?”

Immagini videosorveglianza: lo Statuto dei Lavoratori

La norma di riferimento principale fino al 23 settembre 2015, è stata la legge n.300 del 20 maggio 1970 che decretava il divieto assoluto di installare sistemi audiovisivi per il controllo dei dipendenti.

È del 2014 la recente sentenza n. 4331 della Corte di Cassazione che stabiliva che i sistemi di videosorveglianza, installati senza autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o senza un accordo sindacale, configurano una responsabilità penale dell’imprenditore.
Nella casistica giurisprudenziale si sono viste, però, sentenze in cui erano legittimate le immagini di videosorveglianza ottenute con il consenso informato dei dipendenti (S.C. n.22611 dell’11/06/2012), anche senza che ci fossero l’accordo con gli organismi sindacali o l’autorizzazione della DTL.

In tempi ancora più recenti (settembre 2015), l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è stato modificato attraverso l’art. 23 d.lgs. n. 151. La revisione dell’articolo stabilisce che le tecnologie adibite al controllo a distanza dei dipendenti devono essere sostenute da necessità organizzative-produttive e di sicurezza (come era in passato) ma aggiunge una possibilità non prevista prima: la tutela del patrimonio aziendale.

Gli impianti audiovisivi possono essere installati a seguito di accordi con le rappresentanze sindacali ma, mentre nel vecchio articolo 4, al comma 1 era sancito il divieto all’uso di tecnologie per il “controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, l’art. 23 non parla di divieto assoluto, ma di possibilità di attivare il controllo se le esigenze aziendali lo richiedono.

Il Decreto di razionalizzazione e semplificazione in attuazione alla Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, ha eliminato la proibizione di utilizzare le telecamere se i fini di tali controlli sono quelli indicati nella normativa che, ora, comprende anche la tutela del patrimonio aziendale.

Ad esempio: per la prevenzione dei furti può essere installata una videocamera che riprendendo l’ambiente in cui i dipendenti operano, fornisce le immagini della videosorveglianza. Resta, invece, illecito il controllo della prestazione lavorativa fine a se stesso, ma questo può derivare in maniera indiretta dai monitoraggi effettuati per i fini leciti prima nominati.

Nel caso sopra citato, l’entrata e l’uscita del personale sarebbero l’esito del controllo indiretto.
Il decreto attuativo del Jobs Act ha aumentato la possibilità del datore di lavoro di esercitare un maggiore controllo sui lavoratori ma preserva, comunque, il diritto alla privacy del dipendente.

Il datore di lavoro e i comportamenti difensivi

Gli interrogativi che si pongono gli imprenditori circa il comportamento da adottare quando sospettano comportamenti illeciti del dipendente riguardano, fondamentalmente, la liceità dei comportamenti “difensivi”.
Per “comportamenti difensivi” si intendono le azioni compiute dal datore di lavoro per tutelarsi da azioni criminose come, ad esempio, l’appropriazione indebita.
A questo proposito la Cassazione con sentenza n. 20722 del 18 marzo 2010 aveva già ribadito la legittimità dei controlli sui dipendenti nel caso oggetto di esame.

La cassiera di un esercizio aveva sottratto denaro dalla cassa ed era stata ripresa dalla telecamera installata dopo gli ammanchi riscontrati. Le immagini di videosorveglianza erano state utilizzate in sede penale dove la dipendente veniva condannata per appropriazione indebita.

Il controllo è stato giudicato lecito perché finalizzato alla tutela del patrimonio aziendale e non alla verifica del rendimento del dipendente.

Quindi è consentito controllare i lavoratori con telecamere quando il controllo è difensivo ed ha come obiettivo accertare le condotte illecite e acquisire la documentazione comprovante il fatto.

Immagini videosorveglianza: i tempi di conservazione

È da ricordare che la conservazione delle immagini non può superare le 24 ore, ma se l’impresa è impegnata in lavori che riguardano l’incolumità pubblica, i tempi possono arrivare ad una settimana.

In molte situazioni, attraverso una richiesta al Garante, è possibile ottenere tempi più lunghi. Tra le ultime pronunce dell’Autorità Garante, in risposta alla richiesta di un maggiore allungamento dei tempi, c’è la recente determinazione del 7/4/2016.
Due imprese che avevano subito diversi ammanchi di cassa, hanno fatto domanda preventiva e hanno ottenuto di conservare il materiale registrato per 15 giorni. La richiesta ha dettagliato la problematica del controllo dovuta all’alto numero dei sistemi presenti e la necessità di tutelare il patrimonio aziendale.

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