Il diritto alla portabilità dei dati secondo le linee guida del Gruppo di Lavoro Articolo 29

di Paolo Balboni

Dopo aver chiarito il Ruolo del Data Protection Officer, pubblichiamo alcuni aggiornamenti in materia di diritto alla portabilità dei dati, secondo le indicazioni del Gruppo di Lavoro Articolo 29 dei Garanti Privacy europei, in merito alle 3 linee guida sul Nuovo regolamento europeo (“RGPD”).

Il diritto alla portabilità dei dati: le Linee guida

Premessa principale alle linee guida sul diritto alla portabilità dei dati previsto dall’Art. 20, è la sua distinzione dagli altri diritti previsti dal RGPD.

Sottolineando la portata innovativa dell’Art.20 del RGPD, l’A29WP spiega che esso si differenzia dal diritto di accesso in quanto “permette agli interessati di ricevere i dati personali forniti al titolare, in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile dalla macchina, e di trasmetterle ad un altro titolare”. Il diritto alla probabilità dei dati sancito dal RGPD è inoltre diverso dal diritto di accesso garantito ai sensi della Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, in quanto in quest’ultima i soggetti erano costretti a ricevere le informazioni richieste nel formato scelto dal titolare del trattamento. Questo nuovo diritto sembra essere più esaustivo, dando agli individui la possibilità di trasferire e copiare i propri dati personali facilmente da un ambiente IT ad un altro, il che è di fondamentale importanza per una migliore concorrenza tra imprese.

Gli elementi principali del diritto alla portabilità dei dati sono stati chiariti dal A29WP in due punti:

  1. La portabilità dei dati come un “diritto a ricevere i dati personali trattati da un titolare del trattamento, e di conservarli per un ulteriore uso personale su un dispositivo privato, senza trasmetterli ad un altro titolare“, completando in tal modo il diritto di accesso;
  2. La portabilità dei dati come “diritto di trasmettere i dati personali da un titolare a un altro titolare senza ostacoli“.

I titolari del trattamento devono mettere gli interessati nella condizione di: i) poter trasmettere direttamente i dati ad altri titolari e ii) garantire la possibilità di download diretto dei dati.

Nella prima ipotesi, una volta trasferiti i dati personali dell’utente altro titolare, il primo titolare non è più ritenuto responsabile per il trattamento. Il titolare ricevente, invece, deve garantire che i dati forniti siano pertinenti e non eccessivi ai fini del nuovo trattamento. Inoltre, come è chiaramente spiegato nelle linee guida, per rientrare nell’ambito di applicazione del trattamento tutte le operazioni devono essere basate sul consenso degli interessati o su un contratto.

Le 3 condizioni necessarie per esercitare il diritto alla portabilità dei dati

Le linee guida individuano tre condizioni da soddisfare al fine di rendere il diritto alla portabilità dei dati pienamente esercitabile:

  1. I dati personali forniti dall’interessato devono essere trattati con strumenti automatici sulla base del consenso di quest’ultimo;
  2. I dati personali devono riguardare la persona interessata ed essere forniti da essa;
  3. I dati personali si considerano forniti dall’’interessato quando quest’ultimo li fornisce di propria e consapevole iniziativa.

Gli interessati devono essere informati circa l’esistenza del diritto alla portabilità dei dati in modo chiaro ed essere edotti circa la natura dei dati che possono ricevere esercitando il diritto alla portabilità dei dati. Infine, l’A29WP sottolinea l’importanza della cooperazione tra gli stakeholders le associazioni di categoria, al fine di creare “un insieme comune di standard e formati interoperabili per fornire i requisiti del diritto alla portabilità dei dati”.

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