di Antonio Serriello
Il Codice Privacy, il Provvedimento del Garante in materia e una sentenza della Cassazione, chiariscono che l’immagine di un soggetto ripreso mediante un sistema di videosorveglianza costituisce un dato personale.
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L’immagine di una persona, sebbene non accompagnata da alcuna didascalia o altra descrizione scritta o sonora, costituisce un dato personale.
Per tale motivo, le riprese effettuate per mezzo dei comuni sistemi di videosorveglianza o anche con un semplice videocitofono integrano il trattamento dei dati personali dei soggetti inquadrati dalla telecamera; la sua presenza, pertanto, va opportunamente segnalata con il posizionamento di specifici cartelli di area videosorvegliata, in osservanza alle disposizioni del Codice della Privacy.
Il problema: come segnalare l’attività di videosorveglianza sul posto di lavoro
Il titolare di una nuova ditta di produzione meccanica è in possesso dei cartelli di informativa per area videosorvegliata, ma a quale distanza dall’area oggetto delle riprese li deve posizionare per non incorrere in sanzioni?
Innanzitutto, va rilevato che il titolare dell’azienda ha l’obbligo di posizionare i cartelli di area videosorvegliata per indicare la presenza di telecamere attive, poiché tale segnaletica vale a soddisfare, seppure in forma semplificata, i requisiti dell’informativa richiesta dal Codice della Privacy: gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro, inoltre, va ricordato che occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti: pertanto è vietata l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità.
Quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, gli impianti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o le direzioni territoriali del lavoro competenti.
Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative di considerevole importo.
I cartelli di area videosorvegliata devono essere collocati prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.
Ciascun cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione: le immagini sono da considerare dati personali
La sentenza della Corte suprema di Cassazione del 2 settembre 2015 ha cambiato la giurisprudenza in materia di videosorveglianza, imponendo nuove regole circa l’esposizione dei cartelli di area videosorvegliata, informativi sulla privacy ex articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice Privacy), per quanto riguarda i privati e gli enti pubblici economici.
La Corte ha stabilito che la ripresa di immagini con una telecamera (o videocitofono), anche se non registrate, ma solo visibili su monitor, costituisce trattamento di dati personali perché attesta la presenza di determinati soggetti in un determinato luogo. Con tale sentenza, la Corte ha confermato la validità dell’ordinanza di ingiunzione con cui il Garante aveva sanzionato il titolare di un’impresa di torrefazione per non aver adeguatamente segnalato la presenza di un impianto di videosorveglianza all’interno del suo negozio.
Occorre considerare che, con una precedente sentenza del 2009, la Cassazione aveva sostenuto che l’immagine non fosse di per sé un dato personale, senza una didascalia o un sonoro che individuasse la persona, e quindi non poteva essere considerata come violazione della privacy.
La nuova sentenza del settembre 2015, pertanto, segna un deciso cambio di orientamento della Suprema Corte e chiarisce che le immagini che ritraggono un determinato soggetto costituiscono in ogni caso un dato personale, poiché rappresentano un’informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile.
Il problema del consenso nel trattamento dei dati personali acquisiti con sistemi di videosorveglianza
Va precisato che, per il Codice Privacy, mentre il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici non richiede, in genere, il consenso degli interessati, il trattamento effettuato da soggetti privati ed enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato, salvo alcune determinate eccezioni.
Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza, ovviamente, la possibilità di acquisire tale consenso risulta difficoltosa, in relazione alle caratteristiche stesse dell’impianto.
Per tale motivo, il Garante, con apposito provvedimento, ha individuato i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso.
In particolare, se l’impianto di videosorveglianza è installato nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o per finalità di sicurezza del lavoro, il trattamento può essere effettuato senza il consenso dell’interessato.
La videosorveglianza, perciò, è ammessa in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.
Cartelli area videosorvegliata: gli accorgimenti da adottare sul posto di lavoro
Chi desidera installare un impianto di videosorveglianza deve prestare la massima attenzione, anche quando si tratti di impianti che non effettuino la registrazione delle immagini, oppure che le conservino solo per poche ore, mediante impianti a circuito chiuso (impianti CC/TV).
Anche qualora l’impianto di videosorveglianza o il videocitofono abbiano un’esclusiva funzione di sicurezza, è obbligatorio esporre i relativi cartelli di area video sorvegliata.
In particolare, i cartelli informativi vanno posizionati prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Si rammenta che ogni cartello deve risultare chiaramente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo nelle ore notturne.