Posso installare telecamere finte?

di Antonio Serriello

La privacy può essere a rischio attraverso l’utilizzo di telecamere finte essendo queste strumento potenzialmente lesivo di un diritto, anche se non in funzione.

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La videosorveglianza è lecita quando aumenta la sicurezza del luogo dove si svolgono le attività ed è uno strumento efficace come testimonianza per eventuali fatti illeciti. In commercio sono disponibili dispositivi finti dotati di led con sofisticati sensori di movimento, ma è consentito utilizzare telecamere finte? Ecco il quesito rivolto dal responsabile di una piccola impresa al nostro consulente legale.

Il caso

“Sono il proprietario di una ditta di trasporti a cui sono stati rubati dei camion dalla rimessa esterna. Il danno subito dal patrimonio aziendale è stato notevole e ho pensato di fare installare un sistema di videosorveglianza finto a scopo deterrente. Temo, però, di incorrere nelle sanzioni previste a tutela della privacy dei lavoratori e di chi transita nella zona. È così?”

Telecamere finte e privacy: il Provvedimento generale dell’ 8 aprile 2010

Il Garante per la Privacy con il provvedimento datato 8 aprile 2010 ha introdotto alcune novità che riguardano la videosorveglianza che tengono conto degli interventi legislativi approvati in questi anni.

La legge si è pronunciata già nel 1970 con la normativa n. 300 che in tema di diritto del lavoro decreta il divieto di controllo a distanza dei dipendenti, contemplato all’art. 4 dello Statuto.

Successivamente l’art. 23 del decreto lgs. n° 151 ha ribadito il concetto che il controllo a distanza deve nascere da esigenze organizzative e da motivi di tutela del patrimonio aziendale. Per quanto riguarda ciò che è stato stabilito dall’Autorità Garante, chi decide di effettuare attività di videosorveglianza deve tenere conto dei principi generali su cui si basa il trattamento dei dati acquisiti.

Il trattamento, infatti, è legittimo se si fonda sui presupposti individuati per gli organi pubblici (art. 18-22) e per i soggetti privati (bilanciamento interessi art. 23-27).

Il principio di liceità prevede che, oltre alla disciplina che regola la protezione dei dati, debbano essere osservate anche le norme civili e penali e lo Statuto dei Lavoratori.

Il principio di necessità (art. 3) stabilisce che la ripresa effettuata dalle telecamere non deve avere eccessi perché condiziona il comportamento del cittadino e l’uso eccedente rende illecito il trattamento. Non solo: i dati devono essere utilizzati in forma anonima.

Il principio di proporzionalità esige che siano rilevati i dati inerenti solo alle aree in cui c’è un pericolo concreto, se, però, sono installati sistemi di allarme e cancelli automatici, ricorrere ai sistemi di videosorveglianza non è proporzionato.

Infine il principio di finalità, sancito dall’art. 11, stabilisce che gli scopi devono essere di pertinenza, mentre per rispettare quello di non eccedenza sono da valutare il posizionamento della telecamera e le caratteristiche delle riprese.

Il sistema di sorveglianza deve, comunque, essere reso noto attraverso l’installazione di appositi cartelli di area videosovegliata ma nel caso di telecamere finte, sarebbe una segnalazione indebita.

La normativa e l’orientamento del Garante stabiliscono, quindi, che devono essere raccolti solo i dati necessari a raggiungere gli obiettivi. La privacy è così tutelata in base ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, principi che se non vengono osservati danno luogo a interferenze illecite punite, in base all’art. 615 bis del Codice Penale, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

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Cosa succede con l’utilizzo di telecamere finte?

La telecamera finta o non attivata non rispetta la norma secondo la quale il proprietario può avvalersi della videosorveglianza per incrementare la sicurezza.

L’impianto fittizio, di fatto, non aumenta la sicurezza e non serve a bilanciare la tutela del proprio bene con la tutela a cui la privacy dei cittadini ha diritto. Di conseguenza è sicuramente legittima una videosorveglianza che garantisce il patrimonio aziendale ma solo all’interno dei paletti legislativi stabiliti: se l’impianto di videosorveglianza non serve ad aumentare la sicurezza non deve essere installato.

La ratio alla base della legge rende, così, illecita l’installazione delle telecamere finte. Ci sono, comunque, ulteriori implicazioni riguardanti le telecamere finte da esterno che il proprietario della ditta di trasporti vorrebbe installare.

La prima è che in caso di atti criminosi nei confronti di cittadini non potrebbero essere utilizzati i filmati (perché inesistenti) e quindi non verrebbe agevolato il diritto di difesa.

La seconda è che anche con un impianto fittizio dovrebbe essere richiesta l’autorizzazione all’Ufficio Provinciale del Lavoro: questo obbligo si spiega attraverso la normativa sancita dall’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (modificato dal D.Lgs n. 151/2015).

In base allo Statuto dei Lavoratori l’impianto di videosorveglianza lede il diritto alla privacy dei dipendenti e non può essere installato prima dell’accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Alcune sentenze della Cassazione (6/3/1986, n. 1490 e 921/97) hanno stabilito che l’art. 4 è violato anche se le telecamere installate non sono funzionanti.

La Cassazione Penale con la sentenza n. 4331 del 2014 ha ribadito il concetto in base al quale gli impianti sono idonei a ledere il diritto di riservatezza dei dipendenti e per questa ragione (reato di pericolo) viene sanzionata l’installazione a prescindere dall’utilizzo.

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