di Luca Bolognini
Corte di Giustizia UE: l’indirizzo IP dinamico è un dato personale
Nella recente sentenza Breyer (C-582/14), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha sancito che un indirizzo IP “dinamico” costituisce un dato personale.
La questione è stata posta nell’ambito di una controversia sorta fra il sig. Patrick Breyer, cittadino tedesco ed esponente di spicco del “Partito dei Pirati”, e la Repubblica Federale di Germania e riguardante il trattamento illecito di dati personali che il suddetto avanzava verso un ufficio pubblico, per aver quest’ultimo indebitamente raccolto e conservato senza scadenza il suo indirizzo IP. In Germania, per contrastare e prevenire eventuali attacchi informatici, i siti governativi hanno la possibilità di memorizzare i dati di connessione di ogni singolo accesso, compreso, appunto, l’indirizzo IP. Tale informazione, lamentava il ricorrente, benché di natura “dinamica” e pertanto difficilmente riconducibile in via diretta alla sua persona, avrebbe comunque potuto essere ricollegata, seppur indirettamente, a lui, in caso di richiesta di accesso ai dati di traffico presentata dall’autorità giudiziaria all’internet service provider (“ISP”).
Il giudice di primo grado rigettava la richiesta di cancellazione.
Il giudice di appello invece, accoglieva l’istanza condannando la Repubblica Federale di Germania ad astenersi dal conservare gli indirizzi IP qualora gli utenti abbiano rivelato la loro identità durante la sessione (perciò secondo tale asserzione gli indirizzi IP sarebbero dati personali non sempre ma solo in caso in cui l’utente abbia condiviso anche un indirizzo elettronico che menzioni la sua identità e che l’operatore del sito possa identificare tale utente incrociando il suo nome con l’indirizzo IP del suo computer). La causa è proseguita approdando a Lussemburgo presso la CGUE.
In questa occasione alla Corte sono state presentate le seguenti due questioni:
- Se un indirizzo IP (dinamico) possa essere considerato un dato personale. La Corte ha rilevato che gli indirizzi IP dinamici sono considerati dati personali in circostanze in cui è possibile ottenere informazioni da una terza parte che consentirebbe di identificare l’utente. Perciò secondo la CGUE, anche se un indirizzo IP dinamico non è di per sé sufficiente per identificare l’interessato, tale insieme di informazioni deve essere trattato come dato personale, qualora il soggetto che conserva l’indirizzo IP disponga dei mezzi giuridici che gli consentano di far identificare la persona interessata attraverso il ricorso anche ad altre fonti, come l’ISP dell’utente.
- Se il “Telemedia Act” tedesco, che consente la conservazione dei dati di navigazione degli utenti esclusivamente al fine di rendere un servizio o per fatturazione (consentendone perciò la relativa identificazione), è in conflitto con le regole della Direttiva 95/46/CE per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei dati personali. A tal riguardo, la CGUE ha ritenuto che la legge tedesca sia troppo restrittiva e dovrebbe quindi permettere il trattamento legittimo dei dati personali, se necessario, ai fini di soddisfare perciò un “interesse legittimo” del titolare del trattamento. Ciò può includere la registrazione di indirizzi IP al fine di contrastare e tracciare gli attacchi informatici.
La decisione sembra in linea con una tendenza volta a espandere il concetto di dati personali, così come previsto dal Nuovo Regolamento UE n. 619/2016 (RGPD).